Dobbiamo assolutamente capire che cos'è l'ESM (European Stability Mechanism) come funzionerà, chi lo controllerà, che influenza avrà nel determinare la politica economica degli Stati europei, che garanzie democratiche avranno i cittadini europei rispetto al corretto utilizzo di questo nuovo strumento finanziario.
La BCE, come sappiamo, per vincoli di statuto non può finanziare il debito degli Stati Europei cioè non può esercitare il ruolo di prestatore di ultima istanza.
L'ESM non avrà questi vincoli: sarà finanziato dagli Stati e potrà acquistare i bond degli Stati (in difficoltà) dettando le sue condizioni.
Sarà, di fatto, un prestatore di ultima istanza ma senza il potere di battere moneta che rimane esclusivo appannaggio della BCE.
Noi Cittadini Europei abbiamo il diritto / dovere di conoscere e comprendere tutti i dettagli di questo nuovo importante strumento di governance finanziaria del territorio in cui viviamo per essere certi che questa governance sia svolta esclusivamente nei nostri interessi e non sia l'ennesimo giochetto fatto alle nostre spalle dai nuovi sovrani della finanza globalizzata.
Informiamoci e cerchiamo di capire, non facciamo i citrulli.
...
Il Trattato che istituisce lo ESM si può scaricare da questo indirizzo:
e in Italiano:
http://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf
Riporto il testo degli articoli più significativi.
Notate, in particolare, l'Articolo 32 che descrive i privilegi e le (incredibili) immunità concesse a questo nuovo organismo finanziario !
Non mi pare si parta con il piede giusto per quanto riguarda la trasparenza e la tutela democratica.
ARTICOLO 3 Scopo
L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
ARTICOLO 8 Stock di Capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.
ARTICOLO 12 Principi
1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite
ARTICOLO 32 Status giuridico, privilegi e immunità
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.
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Perchè nessuno ci sta spiegando il significato e le implicazioni di questo nuovo trattato in televisione o sui media mainstream ?
Perchè nessuno ci sta spiegando il significato e le implicazioni di questo nuovo trattato in televisione o sui media mainstream ?
Perchè dobbiamo sempre faticare come dei pazzi per conoscere gli estremi di queste "manovre" che poi, alla fine, condizionano pesantemente la nostra vita quotidiana ?
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Seguono altri link utili per approfondire:
Capire tutte le questioni che stanno sotto l'approvazione o la non approvazione di una cosa così complessa come questa mi sembra cosa difficile e presuppone anni di studio. Ma é questa l'idea di base no? Far passare tutto come se fosse troppo difficile x le nostre povere menti che non possiamo fare altro che sffidarci a loro "illuminati" tecnici. Perché non Monti, o chi x lui, non spiega cosa vuole fare prima di farlo?
RispondiEliminaAntonella
Antonella, mi sono accorto per caso che il sistema aveva messo nello "spam" il tuo commento. Ora l'ho recuperato e ri-pubblicato.
EliminaGrazie e scusa per l'inconveniente (non voluto!).
;-)
Sandro.
Ho trovato il testo in italiano dopo molte ricerche.
RispondiEliminahttp://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf
Gli articoli 32, 33, 34, 35, 36 descrivono lo status di un organismo assolutamente svincolato da qualsiasi controllo democratico.
Una specie di super-governo finanziario, svincolato da ogni controllo, fuori da ogni giurisdizione.
A me sembra pazzesco ...
La BCE non ha inventato niente di nuovo. Vi ricordate il Marchese del Grillo importunato dai gendarmi in una Osteria:
RispondiElimina" Io so IO e voi non sete un ca**=!
Peppe