mercoledì 4 dicembre 2013

Di chi è la "nostra" Banca Centrale ?


Spiegatemi questa cosa, se ci riuscite.

Che senso ha ?

Cui prodest ?

Stiamo parlando della "nostra" Banca Centrale... (!!)

...

Dal Decreto Legge n.133/2013

<<

Art. 4

Capitale della Banca d'Italia

  1. La Banca d'Italia, istituto di diritto  pubblico,  e'  la  banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante  del  Sistema Europeo di Banche Centrali ed e' autorita' nazionale  competente  nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6  del  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E'  indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.


  2. La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  ad  aumentare  il  proprio capitale mediante utilizzo delle riserve  statutarie  all'importo  di euro  7.500.000.000;  a   seguito   dell'aumento   il   capitale   e' rappresentato da quote nominative di partecipazione  di  euro  20.000 ciascuna.


  3.  Ai  partecipanti  possono  essere  distribuiti   esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti,  per  un  importo  non superiore al 6 per cento del capitale.


  4. Le quote  di  partecipazione  al  capitale  possono  appartenere solamente a:


    a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede  legale e amministrazione centrale in uno Stato  membro  dell'Unione  europea diverso dall'Italia;


    b) imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione  aventi  sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;


    c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153;


    d) enti ed istituti di previdenza ed  assicurazione  aventi  sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo  4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e  fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettivita' giuridica.


  5.  Ciascun  partecipante  non  puo'  possedere,   direttamente   o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento.  Per le quote possedute in eccesso non spetta il  diritto  di  voto  ed  i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della  Banca d'Italia.


  6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione  al   proprio  capitale  fissati  al  comma   5,   puo' acquistare temporaneamente  le  proprie  quote  di  partecipazione  e stipulare contratti aventi ad oggetto le  medesime.  Tali  operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con  i  soggetti  appartenenti  alle categorie di cui  al  comma  4,  con  modalita'  tali  da  assicurare trasparenza e  parita'  di  trattamento.  Per  il  periodo  di  tempo limitato in cui le quote restano  nella  disponibilita'  della  Banca d'Italia, il relativo diritto di voto e' sospeso e i  dividendi  sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. 


>>


Nessun commento:

Posta un commento