uno spazio libero per capire le cause di questa crisi e trovare assieme una via di uscita
mercoledì 4 dicembre 2013
Di chi è la "nostra" Banca Centrale ?
Spiegatemi questa cosa, se ci riuscite.
Che senso ha ?
Cui prodest ?
Stiamo parlando della "nostra" Banca Centrale... (!!)
...
Dal Decreto Legge n.133/2013
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Art. 4
Capitale della Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, e' la banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed e' autorita' nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E' indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
2. La Banca d'Italia e' autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale e' rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:
a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettivita' giuridica.
5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, puo' acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalita' tali da assicurare trasparenza e parita' di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilita' della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto e' sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
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